Art. 3.
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla produzione energetica nazionale).

      1. Ferma restando la responsabilità dello Stato per il fabbisogno energetico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, utilizzando le varie forme di energia, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, esclusa l'energia nucleare, contribuiscono alla produzione energetica nazionale, garantendo la copertura del fabbisogno totale per una percentuale pari al 20 per cento.
      2. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a stipulare un accordo per la distribuzione delle quote di produzione energetica di loro competenza.
      3. Entro sei mesi dalla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2 e in conformità ai princìpi del piano energetico nazionale stabiliti ai sensi dell'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio delle autonomie locali, conformano il rispettivo piano energetico triennale in modo da assicurare il raggiungimento della quota di produzione energetica di loro competenza.